Termini per la conservazione dei documenti fiscali: la risoluzione n.46/E 2017
La recente Risoluzione n.46 del 10 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che i termini per la conservazione sostitutiva di tutti i documenti informatici sono i medesimi degli anni precedenti. Ad esempio, il contribuente con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016 – 31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti a i fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017.
Riportiamo a seguire l’estratto della Risoluzione:
“(…) il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termina per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorchè a partire dal periodo di imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.
In caso di periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile (…)”