2 Settembre 2025
Dogane digitali: la gestione documentale delle operazioni Import-Export Extra UE
Efficienza, tracciabilità e sicurezza nella logistica documentale
Le operazioni commerciali che avvengono tra i paesi membri dell’Unione Europea e i paesi al di fuori dei confini comunitari si distinguono in: esportazioni ed importazioni.
Tali operazioni richiedono una corretta documentazione, il rispetto delle normative (sia europee che internazionali) e comportano l’adempimento di formalità doganali.
Codice Doganale dell’Unione (CDU – Regolamento 952/2013)
Il CDU – Regolamento 952/2013 è entrato in vigore il 1° maggio 2016 e ha stabilito un quadro normativo relativo alle merci introdotte o prelevate dal territorio dell’Unione Europea. L’obiettivo del CDU è stato quello di orientare le operazioni doganali verso una maggiore modernizzazione e semplificazione, promuovendo un approccio basato sulla collaborazione tra operatori e dogana.
AIDA 2.0 e EUCDM
In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni del Codice Doganale dell’Unione (CDU – Regolamento 952/2013), a partire dal 2 dicembre 2024, l’Agenzia delle dogane (ADM):
- Ha avviato un processo di reingegnerizzazione del sistema informativo, il sistema precedente conosciuto con il nome di AIDA è stato sostituito dal nuovo sistema AIDA 2.0, un passo importante nella digitalizzazione delle procedure di sdoganamento, rendendo obbligatorio l’invio di dichiarazioni doganali in formato digitale.
- Ha stabilito un modello di dati a livello unionale, denominato EUCDM (European Union Customs Data Model). Si tratta di un modello standard e universale per la digitalizzazione dei processi doganali dell’intera UE che permette uno scambio di informazioni più efficiente e armonizzato.
Seguendo la strada tracciata dal CDU, dall’EUCDM e dal nuovo sistema AIDA 2.0 si è andati verso l’abbandono del modello cartaceo del DAU (Documento Amministrativo Unico), un formulario cartaceo standard che veniva utilizzato per dichiarare le merci che entravano o uscivano da un territorio doganale.
Chi sono i soggetti interessati?
Con l’ultima evoluzione normativa e operativa, i soggetti coinvolti si sono ampliati rispetto al passato. I soggetti interessati sono gli operatori economici e i loro delegati legittimati.
Per operatori economici si intendono:
- Gli Esportatori che continuano ad accedere ai documenti delle esportazioni per fini fiscali, doganali e IVA.
- Gli importatori con la novità che ora sono direttamente coinvolti, in quanto devono accedere ai prospetti digitali delle operazioni di importazione per detrazione IVA, contabilità doganale e auditing interno o controlli esterni.
Per delegati legittimati si intendono:
- Spedizionieri doganali e rappresentanti doganali che restano i soggetti operativi nella trasmissione delle dichiarazioni e nel caricamento dei documenti. Possono continuare a consultare le bollette per conto di terzi, ma è l’importatore il responsabile della conservazione fiscale.
- Soggetti delegati (es. consulenti o commercialisti) che possono accedere al cassetto doganale tramite procura o delega registrata nel sistema ADM.
ESPORTAZIONE
Qual è la documentazione richiesta?
Tra i documenti fondamentali necessari per comprovare l’avvenuta esportazione dei beni, si trovano:
DAE (Documento Amministrativo Elettronico)
- Il DAU per le esportazioni è stato sostituito proprio dal DAE, un documento generato elettronicamente e rilasciato dal Sistema Informativo Doganale (l’AIDA 2.0). Questo documento è essenziale per la tracciabilità delle merci, infatti, è sempre accompagnato da un codice identificativo univoco chiamato MRN (Movement Reference Number). Il DAE contiene tutte le informazioni relative alla merce, all’esportatore e al destinatario, ed è richiesto dalle autorità doganali per certificare l’avvenuta esportazione. Il DAE accompagna digitalmente la merce fino all’ufficio doganale di uscita che la registra e “chiude” il movimento.
Visto uscire (in formato XML)
- L’uscita viene confermata tramite un messaggio ovvero il messaggio IE-599, che serve come prova fiscale dell’esportazione. Questo messaggio corrisponde al visto uscire ed è quindi un documento rilasciato dall’Agenzia delle Dogane che attesta l’uscita fisica della merce dal territorio comunitario. Senza il visto uscire l’esportazione non è fisicamente valida e si rischia di non poter applicare l’esenzione IVA. Questo documento è fondamentale per completare il processo di esportazione.
Certificato EUR.1 (in formato XML)
- Il certificato EUR.1, laddove applicabile, è un documento doganale che attesta l’origine preferenziale delle merci esportate da un paese verso un altro, permettendo di ottenere sconti o esenzioni dai dazi doganali nel paese importatore, se esiste un accordo commerciale tra le due aree. Viene rilasciato dall’ufficio doganale su richiesta dell’esportatore o del rappresentante doganale. Per essere applicabile richiede la presentazione di prove sull’origine della merce (fatture o documenti di produzione). Può essere rilasciato contestualmente alla dichiarazione doganale o anche in casi eccezionali anche dopo (EUR.1 a posteriori).
Questi documenti devono essere conservati digitalmente a norma?
Il Regolamento UE 952/2013 (CDU – Codice Doganale dell’Unione) all’art.103 prevede che i documenti connessi alle formalità doganali siano tenuti a disposizione dell’autorità doganale per almeno 5 anni, salvo obblighi più lunghi imposti da normative fiscali nazionali.
In Italia il D.P.R. 633/1972 (Normativa IVA) stabilisce l’obbligo di conservazione digitale a norma del DAE, del visto uscire e del certificato EUR1 (entrambi in formato xml) per almeno 10 anni.
WAM ADM EXPORT EXTRA UE: la soluzione digitale di Faber System
Per quanto riguarda l’esportazione, Faber System ha sviluppato una soluzione digitale, tramite la piattaforma proprietaria WAM, che permette di gestire il tutto in modo semplice e veloce.
La soluzione prevede che un operatore Faber System delegato ed incaricato dal cliente si colleghi al portale dell’ADM (Agenzia delle Dogane e Monopoli) per effettuare lo scarico automatico di:
- il DAE (Documento Amministrativo Elettronico), in formato PDF;
- il visto uscire appena disponibile, in formato xml;
- qualora presente, il certificato EUR1 (sempre in formato xml);
Una volta scaricati, i documenti (insieme ai metadati) vengono archiviati online e conservati digitalmente a norma sulla piattaforma WAM NEXT.
IMPORTAZIONE
Qual è la documentazione richiesta?
Con la circolare n. 22/2022 del 9 giugno, è entrato in vigore il nuovo sistema di presentazione delle dichiarazioni doganali all’importazione. Anche qui si è abbandonato il modello cartaceo della DAU (Dichiarazione Amministrativa Unica) a favore della bolletta doganale digitale.
Le aziende che importano merci dall’estero devono adeguarsi alla nuova normativa, la quale consente di scaricare direttamente dal cassetto doganale dell’ADM i prospetti digitali per le operazioni di sdoganamento.
I prospetti digitali tracciano il ciclo di vita della dichiarazione doganale e sono necessari per attestare la regolarità fiscale delle operazioni e beneficiare della non imponibilità IVA.
Tra questi troviamo:
Prospetto di riepilogo ai fini contabili
- Generato seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale, una volta completata la fase di svincolo delle merci (contenente il codice MRN). È il documento vero e proprio che serve per dimostrare l’avvenuta importazione.
Prospetto sintetico della dichiarazione
- Una sintesi dei dati principali della dichiarazione doganale dove vengono riportati in modo semplificato voci merceologiche, importatore e regime doganale. Questo documento è disponibile già dalla fase di accettazione della dichiarazione doganale nel sistema AIDA 2.0 ed è utile per un controllo preliminare da parte dell’azienda o del delegato.
Prospetto di svincolo
- Emesso in fase di uscita delle merci dalle aree doganali per consentire l’apposizione del visto d’uscita e attestare il completamento delle procedure doganali.
Questi documenti devono essere conservati digitalmente a norma?
Questi documenti (prospetti riepilogativi, sintetici e di svincolo) hanno valore fiscale e probatorio. Servono per:
- Dimostrare la regolarità delle operazioni doganali;
- Ottenere la non imponibilità o la detrazione dell’IVA all’importazione (art. 69, DPR 633/72);
- Esibirli in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate o dell’ADM;
Vanno conservati digitalmente a norma per almeno 10 anni seguendo sempre le normative fiscali, doganali e le regole tecniche dell’AgID.
WAM ADM IMPORT EXTRA UE: la soluzione digitale di Faber System
Per quanto riguarda l’importazione Faber System ha sviluppato una soluzione digitale, sempre tramite la piattaforma proprietaria WAM, per gestire il processo in modo semplice e veloce.
La soluzione prevede che un operatore Faber System delegato ed incaricato dal cliente si colleghi al portale dell’ADM (Agenzia delle Dogane e Monopoli) per effettuare lo scarico automatico delle bollette doganali:
- prospetto contabile;
- prospetto di sintesi;
- prospetto di svincolo;
Una volta scaricate, le bollette doganali vengono archiviate online e conservate digitalmente a norma sulla piattaforma WAM NEXT.
Le nostre soluzioni non finiscono qui…
Sia per le operazioni di esportazione che per quelle di importazione è possibile implementare:
- la lettura OCR della DAE (per le esportazioni) e del prospetto di sintesi (per le importazioni) andando a collegare le relative fatture (all’interno della DAE e del prospetto di sintesi c’è una sezione dove vengono indicate le fatture presenti per quella relativa esportazione/importazione leggendo l’elemento N380 e/o N935** all’interno del documento);
- un recupero storico dei documenti presenti sul sito dell’ADM dal 1° ottobre 2023 (per l’export) e dal 1° luglio 2022 (per l’import);
- un alert verso l’azienda per avvisarla della mancata presenza del visto uscire, collegato alla DAE;
È necessaria una soluzione digitale
La gestione e il recupero manuale della documentazione doganale comporta un elevato rischio di errori o omissioni. In assenza di un processo automatizzato e strutturato, può accadere che la documentazione necessaria risulti incompleta o non correttamente archiviata, compromettendo la possibilità di certificare in modo conforme l’avvenuta esportazione o importazione delle merci. Per questo motivo, è fondamentale adottare soluzioni digitali integrate che consentano il recupero automatico, la verifica e la conservazione digitale a norma dei documenti doganali, assicurando la compliance fiscale e operativa dell’azienda.