21 Maggio 2026

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EUDR: pubblicato il pacchetto di misure che semplifica il Regolamento sulla deforestazione

Confermate le nuove disposizioni del pacchetto europeo che introduce semplificazioni operative e chiarimenti applicativi per l’attuazione del Regolamento UE contro la deforestazione, riducendo gli oneri per operatori e imprese.

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24/09/2026 ore 11:00-12:00
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Premessa normativa

La base normativa dell’EUDR è sancita dal Regolamento UE 2023/1115 che, entrato in vigore il 29 giugno 2023, si è posto l’obiettivo di contrastare in maniera netta la deforestazione e il degrado forestale. 

Successivamente abbiamo assistito a due rinvii degli obblighi: 

  1. Il primo rinvio con il Regolamento UE 2024/3234 che, entrato in vigore il 26 dicembre 2024, ha posticipato di un anno le scadenze previste.
  2. Il secondo rinvio con il Regolamento UE 2025/2650 entrato in vigore il 26 dicembre 2025 che, oltre a posticipare di nuovo le scadenze, ha introdotto delle semplificazioni a livello operativo.

La revisione per la semplificazione è ufficiale 

La Commissione Europea aveva scelto come deadline il 30 aprile 2026, data entro cui avrebbe dovuto valutare se rivedere ulteriormente l’EUDR. Il 4 maggio 2026 è stato pubblicato l’aggiornamento ufficiale che ha confermato le date e le semplificazioni operative annunciate con il Regolamento UE 2025/2650. 

La scelta è stata influenzata da diversi fattori, tra cui le difficoltà operative che le aziende avrebbero riscontrato ed il relativo rischio di impatto economico verso cui sarebbero state esposte. Ridurre l’onere amministrativo per facilitarne l’attuazione non indebolisce l’obiettivo ambientale che rimane chiaro e ben delineato. 

ATTENZIONE! La Commissione Europea ha comunicato che non riaprirà più il testo dell’EUDR 

Cosa è cambiato?

FULCRO DEL CAMBIAMENTO 
  • Rispetto alla formulazione originaria dell’EUDR, in cui tutti gli operatori della filiera erano tenuti a svolgere attività di due diligence e a presentare le relative dichiarazioni, la nuova impostazione concentra tale obbligo sul primo operatore che immette il prodotto sul mercato UE o lo esporta. 
  • Per gli operatori a valle e i commercianti gli obblighi assumono un carattere più passivo, prevalentemente di responsabilità documentale: raccolta e conservazione delle informazioni e dei numeri di riferimento ricevuti dai propri fornitori per garantire la piena tracciabilità. 
  • Per i micro/piccoli produttori (come agricoltori e silvicoltori operanti in Paesi classificati a basso rischio) è stato invece introdotto un regime speciale, il quale prevede che non dovranno più presentare dichiarazioni per ogni spedizione ma sarà sufficiente una singola dichiarazione semplificata “una tantum”. 

Grazie alle misure introdotte, si stima un abbattimento dei costi di conformità annuali per le aziende di circa il 75% rispetto alle previsioni iniziali. 

TEMPISTICHE

Il Regolamento entrerà in vigore gradualmente per dare tempo alle aziende di adeguarsi, le scadenze fissate nell’ultima proroga sono state confermate: 

  • 30 dicembre 2026: per grandi/medie imprese con questo aggiornamento anche per micro/piccole imprese del settore del legname. 
  • 30 giugno 2027: per tutte le altre micro/piccole imprese. 
NUOVI PRODOTTI SOGGETTI ALL’EUDR ED ESENZIONI 

Per quanto riguarda i prodotti soggetti all’EUDR, con un atto delegato, sono state proposte alcune modifiche specifiche: alle 7 materie prime originarie (bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno) si aggiungono nuovi prodotti:

  • lingue di bovino congelate
  • caffè solubile
  • derivati dell’olio di palma (es. saponi in barre o fiocchi)

–> Obiettivo: evitare che gli importatori processino le materie prime EUDR all’estero prima dell’importazione

Se da un lato vengono inclusi nuovi prodotti, dall’altro sono state proposte alcune esenzioni:

  • pelli e cuoio bovino
  • pneumatici ricostruiti
  • materiali da imballaggio usati esclusivamente come supporto
  • campioni / rifiuti / beni usati di valore trascurabile. 

Su tutte queste modifiche la consultazione è aperta fino al 1° giugno 2026. 

ATTENZIONE! È stata confermata la soppressione all’allegato I, della riga (ex) 49 «Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta». In altre parole, l’EUDR non si applica più ai prodotti stampati, una scelta legislativa per escludere il settore editoriale.

EVOLUZIONE 
DEL SISTEMA INFORMATIVO
 

L’infrastruttura del sistema informativo EUDR, il quale ricopre un ruolo centrale nella presentazione delle dichiarazioni e nella gestione dei flussi, è stata notevolmente rafforzata per migliorarne usabilità, capacità di elaborazione dati ed integrazione con i sistemi nazionali. 

Tra le innovazioni più rilevanti si segnala l’introduzione di: 

  • nuovo modulo di dichiarazione semplificato per micro/piccoli operatori primari; 
  • interfacce API migliorate per il collegamento automatico dei sistemi aziendali; 
  • nuove funzionalità per raggruppare le dichiarazioni di due diligence attraverso i relativi numeri di riferimento; 
  • meccanismi che garantiscano continuità operativa in caso di malfunzionamenti. 

A seguito della chiusura temporanea necessaria per attuare gli aggiornamenti tecnici, il rilascio del sistema con le nuove funzionalità è previsto a partire da giugno 2026, inizialmente in ambienti di test. 

NUOVI STRUMENTI DI SUPPORTO 

Entro fine 2026 la Commissione Europea lancerà due nuovi strumenti per facilitare il lavoro degli operatori: 

  1. Repository della legislazione à una banca dati centralizzata che consentirà di consultare le normative nazionali dei diversi Paesi produttori, al fine di verificare il requisito di “legalità” della produzione.
  2. Repository degli schemi di certificazione à un elenco di sistemi di certificazione di terze parti che le aziende potranno utilizzare a supporto della propria valutazione del rischio. 

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