FATTURA IMMEDIATA E DIFFERITA: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO
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1 Luglio 2019

FATTURA IMMEDIATA E DIFFERITA: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO

A decorrere dal 1° luglio la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione effettuazione dell’operazione:

  • Con l’articolo 12-terdel D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il Legislatore interviene nel comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972 al fine di prevedere quale scadenza ultima per emettere la fattura elettronica senza incorrere in sanzioni un termine di 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione per le cessioni di beni o pagamento per le prestazioni di servizi). Viene così incrementato di soli due giorni il precedente termine di 10 giorni introdotto dal D.L. 119/2018 con effetto dal 19 dicembre 2018.

Le fatture immediate sono emesse per ciascuna operazione imponibile dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

La fattura differita (articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972) può sempre essere emessa in alternativa alla fattura immediata per le cessioni e/o per le prestazioni di servizi la cui effettuazione risulti da idonea documentazione.  Per queste ultime, in caso di più operazioni effettuate nello stesso mese verso lo stesso soggetto, è possibile inviare un’unica fattura al cui interno sono presenti i dettagli delle operazioni effettuate, con data corrispondente all’ultimo documento relativo all’ultima prestazione del mese. A differenza di quelle immediate, le fatture differite devono essere inviate al SdI entro il giorno 15 del mese successivo.

Esempio: se durante il mese di agosto sono stati inviati 3 DDT e l’ultimo di questi porta la data del 20/08, essa dovrà corrispondere alla data della fattura stessa (essendo il DDT corrispondente all’ultima prestazione del mese solare di agosto) e dovrà essere inviata al SdI entro il 15 settembre.

Che siano immediate o differite, dunque, ciò che è obbligatorio è l’indicazione della data di emissione e, se diversa, la data in cui è stata effettuata la cessione o quando è stato corrisposto totalmente o solo in parte il corrispettivo.

Quando le fatture differite non vengono trasmesse a SDI contestualmente all’effettuazione della prestazione, sarà possibile inserire all’interno del tracciato una sola data, ossia quella apposta sul documento che attesta l’avvenuta esecuzione della prestazione.

All’interno della fattura differita, dunque, non può essere inserita una data antecedente a quella della prestazione

Infine è bene aggiungere che, a partire dal 30 giugno 2019 scade la moratoria sulle sanzioni per ritardata emissione della fattura: non saranno applicate sanzioni se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA. Saranno ridotte dell’80% se la fattura viene emessa entro la liquidazione successiva.

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