Fatturazione Elettronica B2B: Pubblicate le Regole Tecniche
L’atteso provvedimento n.89757/2018 fornisce le istruzioni e le modalità d’applicazione della Fatturazione Elettronica B2B che entrerà in vigore già dal 1° luglio 2018 per le transazioni inerenti alla cessione di carburanti e per i subappalti della Pubblica Amministrazione.
Seguiranno il 1° Settembre 2018 le operazioni Tax Free, e dal 1° gennaio 2019, l’obbligo sarà esteso a tutti.
Nello steso giorno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche la Circolare n.8/E nella quale vengono fornite le prime delucidazioni “sulle misure introdotte in tema di cessione di carburanti e sulle relative modalità di pagamento e fatturazione, nonchè si fa un primo cenno in merito all’ambito applicativo delle misure dettate in merito ai contratti d’appalto, rinviando ad un successivo documento di prassi i chiarimenti sull’argomento”.
Fattura elettronica: le Regole Tecniche pubblicate con provvedimento del 30 aprile 2018.
Il provvedimento n. 89757/2018 specifica che le fatture elettroniche potranno essere trasmesse al sistema di Interscambio, anche tramite intermediari, via PEC o utilizzando procedure web e app o, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un “web service” o per mezzo di un sistema FTP.
Le principali novità introdotte:
- l’attivazione del servizio con cui un soggetto passivo IVA può registrare la modalità prescelta per la ricezione dei file fattura (v. paragrafo 1.5.1.2.);
- la possibilità di recapitare i file fattura tramite la messa a disposizione nel’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1..3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
- l’eliminazione dell’obbligo di valorizzazione l’elemento PECDestinatario, in corrispondenza del valore di default (“0000000”) per l’elemento CodiceDestinatario (v. paragrafo 1.5.5); – la semplificazione del processo di messa a disposizione del file fattura, in caso di impossibilità di consegna per cause tecniche non imputabili al Sistema di Interscambio (v. paragrafo 1.5.7);
- la possibilità, per il cedente/prestatore e per il cessionario/committente, di consultare e acquisire, dalla propria area autenticata, le fatture elettroniche o i lotti di fatture elettroniche o i relativi duplicati informatici (v. paragrafo 1.3.2 Servizio web di messa a disposizione nell’area autenticata dei servizi telematici);
- la comunicazione al cedente/prestatore dell’avventura presa visione del file fattura messo a disposizione nell’area autenticata del cessionario/committente (v. paragrafo 1.3.2);
- l’introduzione nelle ricevute di un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash calcolato con algoritmo SHA-256) per ogni file fattura elaborato (v. paragrafo 1.5.7);
- l’indicazione di una codifica predefinita per le operazioni relative alla vendita di carburante (v.paragrafo 2.1.8)
- introduzione di un nuovo valore nella lista associata all’elemento TipoDocumento per l’autogfattura di cui all’art.6, comma 8, d.lgs. 471/97
Circolare 8/E – Fatture elettroniche per operazioni relative alla vendita di carburante
Indicazioni per la compilazione dei codici:
- DettaglioLinee à CodiceArticolo à CodiceTipo: indica la tipologia di codice articolo (valorizzare con “CARB”).
- DettaglioLinee à CodiceArticolo à CodiceValore: valore del codice articolo corrispondente alla tipologia. Se l’elemento CodiceTipo è “CARB”, l’elemento CodiceValore dovrà contenere uno dei seguenti codici:
- “27101245”: per vendita di Benzina senza piombo ottani=>95 e <98;
- “27101249”: per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98
- “27101943”: per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%
- “27102011”: per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%
- introduzione di un nuovo valore nella lista associata all’elemento TipoDOcumento per l’autofattura di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs.471/97
Aggiornamenti del 12.06.2018
Sono state rilasciate le specifiche tecniche per chiarire alcuni aspetti:
- il nome dei file fattura e dei file dati fattura può contenere identificativi di soggetti diversi dal trasmittente;
- il limite dimensionale per singolo file fattura è di 5MB, così da garantire usabilità web delle fatture elettroniche;
- il Sistema di Interscambio se non riesce a consegnare una ricevuta per indisponibilità del canale del trasmittente, effettua al massimo 8 nuovi tentativi di trasmissione, uno ogni 12 ore;
- il blocco informativo AtriDatiGestionali può essere utilizzato per riportare in fattura i dati identificativi della targa delle autovetture e degli scontrini (o documenti commerciali in caso di trasmissione dei corrispettivi);
- gli errori sono identificati distintamente per tipologia di fattura;
- i nuovi accreditamenti avverranno secondo il protocollo SFTP, più sicuro. I canali già accreditati con il canale FTP saranno modificati secondo un piano di migrazione compatibile con esigenze e scadenze degli utenti