16 Dicembre 2025
FIR digitale obbligatorio dal 13 febbraio 2026
Dal 13 febbraio 2026 diventa obbligatorio gestire in formato digitale il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).
Che cos’è il FIR digitale?
Si tratta di un documento obbligatorio che contiene tutte le informazioni necessarie per garantire la tracciabilità dei rifiuti durante il loro trasporto, dal luogo di produzione fino all’impianto di destinazione finale.
Dal 13 febbraio 2026 il FIR dovrà essere gestito in formato digitale e sarà emesso come un file con estensione xFIR.
Questa tipologia di file, basata sullo standard europeo ASiC (Associated Signature Container), fungerà da “contenitore” per tutte le versioni del FIR aggiornate dagli operatori che compongono la filiera di tracciabilità del rifiuto con le informazioni di loro competenza.
In sintesi, il file xFIR conterrà:
- tutti i dati del FIR in formato XML;
- tutte le firme digitali apposte durante il ciclo di vita del trasporto;
- tutti gli eventuali allegati (es. schede di sicurezza, foto o autorizzazioni
Chi dovrà utilizzare il FIR digitale?
L’obbligo di utilizzare il FIR digitale si applicherà ai produttori iscritti al RENTRI con i seguenti criteri:
– più di 10 dipendenti → nel caso di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
– fino a 10 dipendenti → solo nel caso di rifiuti pericolosi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
– indipendentemente dal numero dei dipendenti → solo nel caso di rifiuti pericolosi prodotti nell’ambito delle seguenti attività:
- agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca;
- di costruzione, demolizione e scavo;
- commerciali;
- di servizio;
Attenzione!
- Per i rifiuti non pericolosi provenienti da altre attività, l’obbligo di emissione del FIR digitale non è obbligatorio: il produttore può scegliere liberamente se utilizzare la versione digitale o quella cartacea.
- Per i produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI resta l’obbligo del FIR cartaceo.
- Per avere una visione più chiara e completa è consigliato consultare il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), nel quale i rifiuti pericolosi sono contrassegnati da un asterisco al termine del relativo codice.
Chi fa parte della filiera di tracciabilità dei rifiuti?
Precedentemente, abbiamo detto che il file xFIR (FIR digitale) conterrà tutte le versioni del FIR aggiornate dagli operatori che compongono la filiera di tracciabilità del rifiuto.
Tra questi troviamo:
- produttore/detentore = colui che produce il rifiuto o lo detiene temporaneamente;
- trasportatore (uno o più) = colui che è incaricato di trasportare i rifiuti in sicurezza dal produttore al destinatario finale;
- destinatario = colui che riceve i rifiuti per il loro trattamento, smaltimento o recupero;
- intermediario (se presente) = colui che coordina la raccolta e il trasporto dei rifiuti (senza mai prenderne possesso) tra produttore/detentore e destinatario.
I soggetti coinvolti nel trasporto per compilare e gestire in tutte le fasi il FIR digitale potranno utilizzare i propri sistemi gestionali se compatibili oppure i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per chi non dispone di sistemi gestionali idonei.
Il FIR digitale nelle diverse fasi del trasporto dei rifiuti
1) PRIMA DELL’AVVIO DEL TRASPORTO
Il FIR digitale può essere emesso, seguendo le istruzioni del Decreto Direttoriale n. 251/2023, dal produttore/detentore oppure su richiesta di quest’ultimo dal trasportatore. Oltre ad essere compilato, il FIR dovrà essere vidimato (la vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI) e firmato digitalmente.
Le modalità di emissione del FIR
La modalità di emissione del FIR da parte del produttore/detentore definisce l’adempimento da parte di tutta la filiera:
- se il produttore/detentore emette digitalmente il FIR, in quanto soggetto obbligato o utilizzatore su base volontaria, tutta la filiera (trasportatori e destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale;
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, in quanto soggetto non obbligato all’emissione digitale, tutta la filiera (trasportatori e destinatari) deve gestire il FIR in formato cartaceo.
L’importante è che dal 13 febbraio 2026, trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità, adattandosi al sistema utilizzato dal produttore.
2) AVVIO DEL TRASPORTO
Il FIR, al momento dell’avvio del trasporto dovrà essere completo di tutte le seguenti informazioni:
- produttore/detentore
- destinatario
- trasportatore (uno o più)
- intermediario (se presente)
- caratteristiche del rifiuto
- data e ora di inizio trasporto
- cognome e nome del conducente
- targa automezzo
Queste informazioni, dopo la firma digitale del produttore/detentore e del trasportatore non potranno più essere modificate e il FIR non potrà più essere annullato.
3) DURANTE IL TRASPORTO
Se durante il viaggio si rende necessario un trasbordo parziale o totale (i rifiuti vengono spostati da un mezzo di trasporto a un altro) o una sosta tecnica, il trasportatore integra il FIR.
In qualsiasi momento (anche in mobilità) è possibile inserire annotazioni o aggiungere allegati nel FIR. Il trasportatore dovrà firmare digitalmente il FIR a seguito degli aggiornamenti.
In caso di necessità, al fine di agevolare i controlli su strada, il trasportatore potrà scegliere se esibire una stampa del FIR digitale oppure il FIR digitale direttamente da un dispositivo mobile.
4) CONCLUSIONE DEL TRASPORTO
In quest’ultima fase il destinatario che riceve il rifiuto inserisce i dati relativi all’accettazione o al respingimento di quest’ultimo, indicando data e ora di arrivo e procede alla firma digitale del FIR.
In caso di accettazione parziale o respingimento, il trasporto successivo del rifiuto avviene con lo stesso FIR, aggiornato e integrato dal destinatario con le informazioni sul respingimento.
Il rifiuto non accettato può:
- essere restituito al produttore/detentore;
- essere conferito a un altro impianto.
La trasmissione dei dati del FIR al RENTRI
L’utilizzo del FIR digitale viaggia di pari passo con l’iscrizione al RENTRI e tutti i soggetti, escluso l’intermediario (dovrà essere riportato solo il suo identificativo sul FIR ma non avrà altri obblighi), che fanno parte della filiera di tracciabilità dei rifiuti dovranno trasmettere al RENTRI i dati dei FIR digitali relativi ai rifiuti pericolosi.
La trasmissione dei dati al RENTRI va effettuata nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico:
- per i produttori/detentori → entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.
- per i trasportatori → entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destinazione.
- per i destinatari → entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI al produttore e al trasportatore/i, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, la copia completa del FIR firmato da tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione. La restituzione è obbligatoria anche in caso di respingimento (totale o parziale) del rifiuto.
Tutti i soggetti coinvolti devono scaricare la copia completa entro 90 giorni dalla restituzione, tramite interoperabilità con il RENTRI o tramite i servizi di supporto disponibili. Se la copia completa del FIR digitale non è ancora disponibile entro la scadenza per la trasmissione dei dati, produttore/detentore e trasportatore inviano al RENTRI i dati parziali in loro possesso, effettuando una seconda trasmissione non appena la copia completa viene restituita dal destinatario.
Conservazione digitale a norma
La copia completa del FIR digitale è soggetta a conservazione digitale a norma per un periodo minimo di 3 anni.
Per rispettare l’obbligo di conservazione digitale a norma è necessario rivolgersi ad un Conservatore Accreditato al Marketplace di AgID come Faber System che garantirà l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità.
Produttore, trasportatore e destinatario devono trasferire la copia completa del FIR al sistema di conservazione almeno una volta all’anno, anche se ciascun operatore può effettuare questo trasferimento con una cadenza più frequente.
Perché è importante adeguarsi al FIR digitale?
Semplifica la gestione dei rifiuti = centralizza le informazioni agevolando la compilazione, velocizzando le procedure e facilitando la condivisione tra gli operatori.
Garantisce la tracciabilità = permette di monitorare in modo preciso e trasparente il percorso dei rifiuti lungo tutta la filiera, riducendo il rischio di smarrimento o abusi.
Riduce errori e ritardi = il FIR in formato digitale limita imprecisioni e omissioni rispetto al formato cartaceo.
Assicura la conformità normativa = rispettare l’obbligo di conservazione digitale a norma evita rischi sanzionatori e garantisce la piena validità legale dei documenti.
Migliore organizzazione aziendale = archivi ordinati e processi più moderni, automatizzati e integrabili con altri sistemi aziendali.
Perché rivolgersi a Faber System?
Per gestire al meglio la transizione e trarne benefici concreti, è essenziale che le aziende si affidino a un provider tecnologico competente e qualificato.
Poiché la piattaforma RENTRI non prevede la conservazione digitale a norma, questo adempimento rimane a carico dell’operatore.
Faber System, riconosciuta come conservatore qualificato AgID, offre un supporto completo per la conservazione digitale a norma dei documenti assicurando la piena conformità normativa.
I tuoi documenti resteranno integri, autentici e sempre reperibili in caso di audit!