NSO | cos'è, a cosa serve, come funziona e la normativa di riferimento
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2 Ottobre 2020

NSO | cos’è, a cosa serve, come funziona e la normativa di riferimento

COS’È L’NSO (Nodo Smistamento Ordini)

Come previsto dalla Legge di bilancio 2018, dal 1 Febbraio 2020 tutti gli ordini di acquisto di beni della pubblica amministrazione in ambito SSN devono essere effettuati esclusivamente in formato elettronico. Devono essere inoltre trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

Dal 1° Gennaio 2021, invece, l’ordine elettronico diventerà obbligatorio anche per le cessioni di servizi.

A COSA SERVE

L’NSO è una piattaforma digitale che ha lo scopo di trasmettere ed evadere telematicamente gli ordini di beni e servizi tra la PA e le aziende fornitrici.

L’intento della Legge di Bilancio è quello di garantire trasparenza e di tenere sotto controllo gli acquisti e le spese delle aziende pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale.

L’ARCHITETTURA

NSO è stato realizzato utilizzando l’infrastruttura del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI).

L’ NSO dialoga con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), affinché tutti gli ordini di acquisto siano riferiti a contratti a cui risulti regolarmente assegnato il codice identificativo di gara (CIG).

 

L'architettura dell'NSO

 

LA NORMATIVA

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018

Articolo 1 – Nodo di Smistamento degli Ordini

  • Presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – opera il sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).
  • Il Nodo di Smistamento degli Ordini gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettere b) e c ), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi.
  • Ferme restando le responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti di cui al comma 2, per la trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi, i medesimi soggetti possono avvalersi di intermediari.

Articolo 3 – Decorrenza

  • L’emissione dei documenti di cui all’articolo 1 è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini.
  • Il comma 1 si applica a decorrere dal 1 ottobre 2019.
  • Con decorrenza dalla data di cui al comma 2, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida di cui all’articolo 2
  • A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3.

A CHI SI RIVOLGE?

L’obbligo è rivolto in primo luogo al Ministero della Salute, che è l’organo centrale. In secondo luogo agli Enti e Organi a livello nazionale come ISS – Istituto Superiore di Sanità e IIZZSS – Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Infine agli enti ed organi territoriali come Regioni e Province autonome e Aziende Sanitarie Locali

LE POSSIBILITÀ DI ORDINAZIONE

Possibilità di ordinazione - NSO

 

IL NUOVO DECRETO MINISTERIALE

Il Decreto Ministeriale del 27 Dicembre 2019 modifica il decreto del 2018.

Il decreto ribadisce che la partenza dell’NSO per i beni sarà il 1 febbraio 2020 mentre la partenza per i servizi sarà il 1 gennaio 2021. Inoltre viene sottolineato lobbligo della tripletta su FEPA. Per i beni sarà dal 1 gennaio 2021 e per i servizi dal 1 gennaio 2022

All’articolo 3 del decreto ministeriale 7 dicembre 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

  • Il comma 2 è sostituito dal seguente: “Il comma 1 si applica per i beni, a decorrere dal 1 febbraio 2020 e per i servizi, a decorrere dal 1 gennaio 2021“.
  • Al comma 3  le parole “dalla data” sono sostituite con le parole “dalle date”.
  • Il comma 4 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3“. [..]

 

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