14 Luglio 2025
Regolamento UE 2023/1115 – EUDR
Come impatta sulle aziende il Regolamento Europeo contro la deforestazione
Il 29 giugno 2023 è entrato in vigore il Regolamento UE 2023/1115 , noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation).
Con questo regolamento, l’Unione Europea intende contrastare la deforestazione globale e il degrado forestale legato alla produzione e al commercio di specifici beni.
L’obiettivo principale è garantire che i prodotti importati o esportati nel mercato europeo non siano collegati alla distruzione o degradazione delle foreste. Ciò significa che l’intera catena di approvvigionamento deve essere tracciabile, trasparente e conforme al principio di “deforestazione zero”: i beni non devono derivare né direttamente né indirettamente dall’abbattimento o dalla conversione di aree forestali per fini agricoli o zootecnici.
Conformarsi all’EUDR implica adottare una catena di fornitura sostenibile e integrare, obbligatoriamente, pratiche di governance aziendale responsabile, nel rispetto dei criteri ambientali e sociali imposti dal regolamento.
L’urgenza di tale intervento è supportata dai dati: secondo la Commissione Europea, senza una regolamentazione adeguata, entro il 2030 si rischia di perdere fino a 248.000 ettari di foresta ogni anno, principalmente a causa della domanda di prodotti legati alla deforestazione. L’UE, essendo uno dei principali mercati di consumo, ha quindi una responsabilità chiave nel ridurre l’impatto ambientale delle proprie filiere.
A quali prodotti si applica?
L’EUDR si applica al momento a 7 materie prime:
- Soia
- Caffè
- Cacao
- Carne bovina
- Olio di palma
- Gomma
- Legno
Nel regolamento rientrano anche i loro derivati, tra questi troviamo mobili, cioccolato, carta e cassette per imballaggi.
È importante sottolineare, tuttavia, che il contesto è in continua evoluzione: la Commissione Europea sta valutando l’inclusione di ulteriori materie prime, con la possibilità di ampliare il campo di applicazione del regolamento.
Quali sono le categorie di professionisti interessate?
L’EUDR si applica a:
Operatori con sede nell’UE [art. 2(15)]
- Sono persone o aziende con sede nell’Unione Europea che IMPORTANO i prodotti regolamentati nel mercato UE, cioè, li immettono per la prima volta ed ESPORTANO i prodotti regolamentati verso Paesi terzi;
Commercianti con sede nell’UE [art. 2(17)]
- Sono persone o aziende con sede nell’Unione Europea che non immettono per la prima volta i prodotti nel mercato, ma li vendono o li distribuiscono all’interno dell’UE dopo che sono già stati importati da un operatore.
E se l’azienda non è nell’UE?
Se un’impresa è situata fuori dall’Unione Europea non è direttamente soggetta al regolamento, ma sarà l’importatore con sede nell’UE il responsabile del rispetto delle regole.
Le tempistiche e le imprese coinvolte
Il Regolamento UE 2023/1115 è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ossia da quel giorno è divenuto parte del diritto comunitario ma l’obbligo di conformarsi non è scattato subito.
Inizialmente la data scelta per conformarsi al Regolamento UE 2023/1115 era stata fissata per il 30 dicembre 2024. Tuttavia, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno concesso un ulteriore periodo di introduzione graduale di 12 mesi, rendendo la normativa effettivamente applicabile in due fasi distinte:
- Dal 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese
- Dal 30 giugno 2026 per le piccole e microimprese
Nel Regolamento EUDR, la distinzione tra imprese segue i criteri definiti dalla normativa europea generale (Raccomandazione 2003/361/CE) in base a numero di dipendenti e fatturato/attivo di bilancio:
- Microimpresa: meno di 10 dipendenti e sotto i 2 milioni di euro di fatturato
- Piccola impresa: dai 10 ai 50 dipendenti e dai 2 ai 10 milioni di euro di fatturato
- Media impresa: dai 50 ai 250 dipendenti e dai 10 ai 50 milioni di euro di fatturato
- Grande impresa: più di 250 dipendenti e sopra i 50 milioni di fatturato
Quale sarà la documentazione richiesta dall’EUDR?
Tutti gli operatori che importano, esportano e commercializzano i prodotti interessati dovranno mettere in atto un sistema di dovuta diligenza (due diligence) per dimostrare la conformità al Regolamento EUDR.
I documenti richiesti sono i seguenti:
– Due Diligence Statement (DDS) ovvero la dichiarazione ufficiale che attesta che i prodotti sono stati verificati e che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile. Questa dichiarazione deve essere trasmessa obbligatoriamente prima dell’immissione sul mercato o dell’esportazione attraverso il portale TRACES, la piattaforma online messa a disposizione dalla Commissione EU per la certificazione sanitaria e fitosanitaria.
– Due Diligence Documentation (DDD) ovvero tutta la documentazione a supporto della DDS che consiste nel:
- raccogliere informazioni rilevanti che portino alla conclusione che i prodotti interessati siano conformi al Regolamento EUDR (informazioni sui fornitori, tipologia/quantità di prodotto, Paese di produzione e geolocalizzazione del terreno di produzione);
- valutare il rischio di deforestazione considerando gli elementi naturali, sociali, commerciali e politici dei Paesi coinvolti, oltre che i dati storici (valutazione condotta con un approccio integrale);
- adottare misure di attenuazione/mitigazione per ridurre il rischio di quei prodotti non conformi al Regolamento ma che si intende comunque commercializzare. L’obiettivo è raggiungere un livello di rischio trascurabile e ciò potrebbe significare raccogliere ulteriori informazioni o condurre indagini o audit indipendenti nei luoghi di produzione;
La Due Diligence Documentation (DDD) non dovrà essere trasmessa alla CE ma obbligatoriamente conservata digitalmente a norma per almeno 5 anni.
Inoltre, la documentazione che riguarderà valutazione del rischio di deforestazione e misure di mitigazione dovrà essere riesaminata almeno una volta all’anno (revisione annuale): eventuali nuove informazioni dovranno essere notificate alle autorità competenti.
Due Diligence Semplificata (art.13): quando è possibile?
Il 22 maggio 2025, la Commissione Europea ha pubblicato un elemento chiave nell’attuazione dell’EUDR contro la deforestazione: la classificazione del rischio dei Paesi fornitori, nota anche come sistema di benchmarking. Questo sistema è stato finalizzato il 30 giugno 2025 e ha permesso agli operatori di poter condurre una due diligence semplificata quando i Paesi di produzione sono tra quelli classificati come a rischio basso.
L’approvvigionamento da paesi a basso rischio comporta obblighi di dovuta diligenza semplificati per operatori e commercianti. Concretamente, ciò significa che devono raccogliere informazioni, ma non valutare e mitigare i rischi.
In caso di inosservanza: obblighi e sanzioni
Quando un operatore è a conoscenza che un prodotto commercializzato non è conforme, deve:
- informare l’autorità competente del Paese in cui il prodotto è stato commercializzato (nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato);
- ritirare/richiamare il prodotto ed intraprendere qualsiasi altra azione correttiva (o spontaneamente o su richiesta dell’autorità competente);
Invece, per quanto riguarda le sanzioni, queste saranno rilevanti:
- le sanzioni pecuniarie saranno fino al 4% del fatturato totale annuo dell’importatore o del rappresentante nel paese dell’UE (commisurate al danno ambientale e al valore dei beni coinvolti);
- i prodotti non conformi verranno respinti e confiscati così come i relativi proventi;
- l’impresa verrà esclusa dall’accesso a finanziamenti pubblici, gare, sovvenzioni e concessioni;
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- Supporto per la revisione annuale della documentazione che riguarda valutazione del rischio di deforestazione e misure di mitigazione.
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Lo sapevi che…
L’EUDR si inserisce nel contesto del Green Deal Europeo, la strategia dell’UE per una transizione ecologica che ha come obiettivo la carbon neutrality ovvero le emissioni zero entro il 2050. L’EUDR influenza le scelte di imprese e consumatori rappresentando uno dei tasselli fondamentali della politica ambientale europea insieme a:
- Il Regolamento UE 2023/956 anche noto come CBAM (meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) è entrato in vigore il 1° ottobre 2023. Si tratta di una tassa sul carbonio imposta ai beni importati dai Paesi extra UE, per evitare il fenomeno del carbon leakage, cioè lo spostamento della produzione verso Paesi con normative meno rigide in termini di emissioni. In questo modo, si incentiva l’adozione di pratiche sostenibili nei paesi esportatori e si promuove una concorrenza leale tra produttori interni ed esterni.
- La PLASTIC TAX, una tassa introdotta in Italia dal valore fisso di 0,45 centesimi di euro per ogni chilo di prodotti di plastica monouso venduto (i cosiddetti MACSI). La nuova tassa graverà, principalmente sull’azienda produttrice, sull’eventuale importatore di prodotti MACSI e, ovviamente, sull’acquirente. Il fine è quello di promuovere, attraverso lo strumento dell’imposizione fiscale, un disincentivo nell’utilizzo comune dei prodotti di materiale plastico. Con tale disposizione si dà attuazione alla Direttiva n. 2019/904/UE destinata a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica ogni qualvolta siano disponibili alternative.