21 Novembre 2024

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RENTRI: il nuovo sistema digitale per la tracciabilità dei rifiuti

RENTRI: il nuovo sistema digitale per la tracciabilità dei rifiuti

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La gestione digitale a norma dei rifiuti aziendali

La produzione e la gestione dei rifiuti sono sempre stati un punto critico per le imprese. Negli ultimi anni però, si stanno registrando progressi importanti grazie alle normative sempre più rigorose e a una maggiore consapevolezza delle aziende sul tema ambientale.

Per garantire una gestione dei rifiuti più sicurafunzionale ed efficiente è stato introdotto il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti. Le imprese obbligate all’uso del RENTRI dovranno partire con le iscrizioni al sistema il 15 dicembre 2024.

Che cos’è il RENTRI?

Il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei rifiuti, è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’articolo 188-bis del Decreto Legislativo 152/2006 gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti.

I documenti che compongono il RENTRI sono:

  • Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)
  • Registro cronologico di carico e scarico

L’obiettivo del RENTRI è documentare la tracciabilità dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in modalità interamente digitale, permettendo un maggiore controllo dei flussi di rifiuti acquisendo e monitorando i dati ambientali, rendendoli fruibili per le politiche ambientali adottate dal ministero.

L’immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale

Il registro cronologico di carico e scarico previsto dal RENTRI è un documento informatico obbligatorio per le imprese che deve essere redatto in formato XML seguendo i modelli XSD forniti dal portale RENTRI. Deve rispettare le normative e linee guida AgID e garantire l’immodificabilità dei dati medianti l’apposizione di una firma digitale qualificata o di un sigillo elettronico tecnico.
Il registro include tutte le annotazioni cronologiche relative ai rifiuti, che devono essere registrate nei tempi previsti dall’art 190 del D.LGS 152/2006.

Il file XML rappresenta il registro digitale ufficiale e può essere consultato nella sua forma nativa o riprodotto in formato PDF, considerato una “stampa”.

Le imprese hanno la possibilità di scegliere la frequenza di generazione del registro in base alle proprie esigenze organizzative, scegliendo tra le seguenti opzioni:

  1. entro i termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili,
  2. contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI,
  3. con una frequenza definita internamente, ma rispettando comunque i tempi legali.

La versione definitiva del registro deve essere conservata almeno una volta all’anno, con l’apposizione della marca temporale e la firma digitale da parte del Responsabile della conservazione

Le annotazioni effettuate nel registro possono essere rettificate o annullate anche dopo la trasmissione e la conservazione, tracciando ogni rettifica e consentendo l’identificazione dell’utente che l’ha effettuata e l’identificativo temporale con data e ora.

L’operatore è tenuto a rendere il registro accessibile agli organi di controllo, garantendo la possibilità di riprodurlo e conservalo. RENTRI assicura l’integrità dei dati con sigilli elettronici, log di sistema e tracciabilità delle operazioni, rispettando i requisiti normativi.

Chi deve iscriversi al RENTRI?

soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI sono gli enti e le imprese che producono, raccolgono, trasportano o smaltiscono i rifiuti.

Nel dettaglio sono obbligati all’iscrizione:

  • Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • I soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06, con riferimento ai rifiuti non pericolosi

Timeline delle prossime iscrizioni al RENTRI

Il RENTRI è entrato ufficialmente in vigore il 15 giugno 2023 con Decreto ministeriale n. 59/2023, con una pianificazione a scaglioni a seconda delle dimensioni e delle specifiche delle attività dei produttori e gestore dei rifiuti.

L’iscrizione al RENTRI dovrà essere effettuata con le seguenti tempistiche:

  1. Tra il 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025:
  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti
  • trasportatori, recuperatori e smaltitori professionali di rifiuti (senza tenere conto del numero dei dipendenti)
  1. Tra il 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi che hanno da 10 a 50 dipendenti
  1. Tra il 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
  • Per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati con meno di 10 dipendenti

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La digitalizzazione dei documenti per la tracciabilità dei rifiuti deve rispettare le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e delle linee guida AgID.

Trattandosi di documenti digitali dovranno essere conservativi digitalmente a norma e sarà necessario l’utilizzo della Firma Elettronica Qualificata (FEQ) affinché i documenti abbiano validità legale.

Faber System ti affiancherà nei processi di conservazione digitale a norma e firma elettronica qualificata garantendo i requisiti di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità stabiliti dalle Linee Guida AgID, rendendo il RENTRI conforme alle normative in vigore. 

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