FAQ

Dubbi sulla fatturazione elettronica? Oppure sulla conservazione sostitutiva? In questa sezione troverai le risposte!

Capita spesso di incontrare questi acronimi nella descrizione di prodotti e servizi correlati al commercio elettronico: il primo (B2B) equivale all’espressione “Business to Business”, ovvero il commercio tra due realtà di business, aziende, enti pubblici o professionisti che siano; il secondo (B2C) corrisponde all’espres-sione “Business to Consumer”, ovvero al rapporto di commercio che si instaura tra una realtà “commer-ciale” ed un consumatore: non per forza quest’ultimo deve essere un’azienda, in quanto anche queste ul-time, quando effettuano acquisti non correlati alla propria attività e missione sociale, vengono a tutti gli effetti considerate dei consumatori e godono quindi dei benefici riservati a questi ultimi.

Le Fatture emesse verso la PA, nel nostro Paese (dal 31 marzo 2015) sono tutte esclusivamente Fatture Elettroniche: per legge. Non sono semplici file allegati a una email ma si tratta di Fatture in formato elettro-nico, strutturate secondo un linguaggio standard (definito dalla PA stessa: l’XML “Tracciato FatturaPA”), fir-mate digitalmente da chi le ha fatte e obbligatoriamente da conservare a fini fiscali solo in digitale. Il for-mato strutturato consente, a chi lo riceve (in questo caso la PA), di abbattere sensibilmente i tempi di regi-strazione dei dati – a patto di gestire il processo come un flusso digitale, cioè senza stampare carta – e di cogliere immediatamente eventuali criticità nelle “riconciliazioni” (confronto tra dati in Fattura e informa-zioni disponibili internamente su Ordinato, ricevuto/fruito per capire quanto effettivamente pagare). La firma digitale sulle Fatture garantisce l’autenticità dell’origine e l’integrità dei contenuti del documento in-formatico. La conservazione digitale a norma, infine, è un processo definito in modo chiaro dal legislatore che, semplificando, prevede l’apposizione di un’ulteriore firma digitale e una marca temporale sull’archivio elettronico delle Fatture, per cristallizzarne il contenuto e custodirlo per i 10 anni previsti dalle leggi italiane in rigoroso formato digitale (liberandosi per sempre di archivi e stampe massive).

La fatturazione elettronica B2B è il processo automatizzato di emissione, trasmissione, invio e ricezione di fatture elettroniche, attive e passive, tra privati.
Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo della fatturazione in modalità elettronica per tutte le aziende ed i professionisti titolari di partita IVA (esclusi quelli operanti in regime di vantaggio e minimi), secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018: per emettere, ricevere, firmare, trasmettere e con-servare le fatture sarà necessario comunicare con il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) – già in uso per la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione – mediante una soluzione digitale che rispetti i requisiti stabiliti dal Governo.
Il formato FatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbli-che Amministrazioni, è stato adeguato per permettere, a partire dal 1° gennaio 2019, anche la fatturazione elettronica tra privati sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e secondo un unico tracciato XML come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015. La Fattura B2B ha le medesime caratteristiche tecniche della FatturaPA.

  • Il contenuto è rappresentato da un file XML, tale formato è l’unico accettato dal Sistema di Inter-scambio;
  • L’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
  • La trasmissione è veicolata tramite l’inserimento nel campo “CodiceDestinatario” l’identificativo di 7 cifre del destinatario se questi è iscritto all’anagrafica del Sistema di Interscambio (SdI), altrimenti inserire il codice 0000000 e valorizzare il campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del destinatario.

Dal 1 gennaio 2019 diventa obbligatoria la fattura elettronica anche nei confronti dei consumatori fi-nali ossia la fattura elettronica B2C (Business To Consumer).
Così ha prescritto la Legge di Bilancio 2018, che ha stabilito l’obbligatorietà dell’emissione della fattura elet-tronica in tutti i casi di cessione di beni o servizi che avvengono nel nostro Paese tramite l’utilizzo del Si-stema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI). Cosa succede se uno dei due soggetti è un semplice consumatore finale ossia soggetto non passivo di IVA? Come funzionerà la fattura B2C? Quando il ricevente è un soggetto che non ha una partita IVA (quindi agisce come un semplice consuma-tore finale) l’Agenzia delle Entrate, tramite il provvedimento attuativo n. 89757/2018 del 30 aprile, ha chia-rito che in questo caso il fornitore deve inviare la fattura al consumatore in due modalità parallele e conco-mitanti. In primo luogo, il fornitore (titolare di Partita IVA) deve emettere fattura elettronica da inviare al SdI, dove dovrà inserire nel campo “codice destinatario” il codice convenzionale “0000000” e, nella sezione delle in-formazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, dovrà compilare solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario (non va compilato invece il campo “IdFiscaleIVA“). Così facendo, SdI fa arrivare questa fattura elettronica al consumatore finale, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Viene reso disponibile anche un duplicato nell’area riservata del cedente. In secondo luogo, il fornitore dovrà comunque consegnare o spedire copia della fattura, in formato analo-gico o in formato digitale, all’acquirente: questo per non obbligare il destinatario a registrarsi presso l’Agenzia delle Entrate per scaricare la fattura elettronica.

No, la PEC è una delle modalità per trasmetterla, ma non è l’unica.
Nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate descrive idonei anche i servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l’app; il web service ed il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

In seguito è stata emanata la Legge di Bilancio 2018 (Legge n° 205/2017) che ha modificato l’art. 1 c.3 del DLgs. 05/08/2015 n°127.
Gli obblighi definiti nella legge di bilancio hanno fatto sì che l’Agenzia delle Entrate abbia emanato il 30 aprile 2018 il provvedimento contenente le regole tecniche della fattura B2B e la circolare 8/E riguardante le cessioni di benzina e gasolio per motori.

La fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che non sia stata emessa in formato elet-tronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo, si intende non emessa. Conseguentemente sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, che variano dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o si applicano in misura fissa, da 250 euro a 2.000 euro, nel caso in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo.

I vantaggi sono numerosi:
o Migliore attuazione dell’intero processo grazie all’eliminazione delle attività a forte conte-nuto manuale;
o Abbattimento dei tempi di esecuzione dei processi e semplificazione delle attività;
o Tracciamento dell’esito nell’ambito dell’invio della fattura;
o Riduzione dello spazio destinato agli archivi della documentazione fiscale e riduzione dei costi di gestione delle informazioni da scambiare con la controparte (questi risparmi sono stimati superiori ai tre euro a fattura per la sola conservazione sostitutiva e fino a cinquanta euro per l’intero ciclo ordine-pagamento);
o Controlli fiscali semplificati grazie alla conservazione elettronica e all’indicizzazione delle fatture;
o Rimborsi entro 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;
o Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità;
o Accertamenti e controllo fiscali ridotti di 2 anni per chi garantisce la tracciabilità dei paga-menti sopra i 500 euro.
L’Agenzia delle entrate ha confermato che la fattura emessa in forme o modi differenti dalle specifiche tec-niche della FatturaB2B si considera omessa e, pertanto, sanzionata a norma dell’art. 6 del D.lgs. 18/12/1997 n. 471.
La fattura si ha per emessa solo se transita per il SdI senza essere scartata.

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo generalizzato di fattura elettronica per le operazioni poste in essere, a partire dal 1 gennaio 2019, tra soggetti residenti o soggetti esteri che operano in Italia per il tramite di stabili organizzazioni o con identificazione diretta, sia in ambito B2B che B2C, utilizzando il Si-stema di interscambio (SDI).
Con il provvedimento del 30 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche della fattura B2B (tra cui: il contenuto della fattura; i formati ammessi; gli intermediari previsti e canali di comunicazione con lo SDI).
Inoltre, la legge di bilancio 2018 stabilisce l’obbligo di fatturazione elettronica verso il sistema di interscam-bio anche per le cessioni di benzina e gasolio per motori a decorrere dal 1 luglio 2018. Per questo motivo insieme al provvedimento, sempre il 30 aprile 2018 l’Agenzia ha emanato anche la circolare 8/E contenente chiarimenti interpretativi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elet-tronica via SDI.

Il fornitore è sempre tenuto a trasmettere la fattura in formato XML tramite Sistema di Interscambio, anche per i clienti consumatori finali. Quindi, esiste un obbligo a prescindere dalla richiesta del cliente. Per i clienti consumatori finali è obbligatorio inserire in fattura il codice fiscale (nella sezione delle informazioni anagra-fiche) e il codice convenzionale “0000000” (nella stringa in cui deve essere inserito il “codice destinatario”). Oltre alla trasmissione del file XML tramite SDI il fornitore deve consegnare direttamente al cliente consu-matore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, salvo che quest’ultimo non vi ri-nunci.

Premesso che solo la fattura elettronica XML veicolata tramite il SdI è quella rilevante ai fini delle disposi-zioni fiscali oltre che civili, è sempre possibile, anche se del tutto superfluo, continuare ad inoltrare al cliente anche la fattura PDF tramite email.

La circolare 13/E del 2 luglio 2018, nel punto 3.1 afferma che la norma introduttiva dell’obbligo di fattura-zione elettronica non ha modificato gli obblighi di registrazione delle fatture e specifica che in considera-zione della natura elettronica della fattura XML ricevuta tramite SdI, ossia un file non modificabile, qualora sia necessario integrare la fattura per assolvere all’imposta col meccanismo del reverse charge, non es-sendo possibile scrivere tale annotazione direttamente sul file XML, dovrà essere prodotto un altro docu-mento contenente gli estremi della fattura e i dati necessari per l’integrazione (imponibile, imposta, proto-collo acquisti e protocollo vendite). Questo documento, se elettronico, andrà conservato digitalmente come allegato della originaria fattura XML.

L’impresa che opera in regime forfettario deve emettere le fatture indicando che si tratta di Operazione ef-fettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Gli enti appartenenti alla PA emettono fattura quando pongono in essere operazioni, cessioni di beni o pre-stazioni di servizi, rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72. Al pari degli altri soggetti economici, a par-tire dal 1/01/2019, tali fatture dovranno essere elettroniche ed essere trasmesse tramite SdI esattamente come le fatture emesse dai soggetti privati. Pertanto, se il destinatario è un soggetto IVA riceverà la fattura XML al proprio indirizzo telematico (PEC o canale) mentre se è un consumatore finale troverà la fattura nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate.

Sì, l’obbligo di fatturazione elettronica che è stato introdotto dall’art.1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127, così come modificato dall’art. 1 comma dal 909 al 917 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (G.U. n.302 del 29 dicembre 2017) riguarderà i consumatori finali non in possesso di partita IVA (B2C) oltre che le imprese (B2B).
L’effetto del provvedimento scatterà dal 1° gennaio 2019.

Con la legge di bilancio 2018, a partire dal 1/01/2019 è stato introdotto l‘obbligo per le operazioni tran-sfrontaliere di trasmettere mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ditali operazioni, entro l’ul-timo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Solo cartacea o pdf. Lo scambio della fattura in formato XMl tramite il SdI non è un obbligo ma è sicura-mente possibile, previo accordo tra le parti.

Non è obbligatorio tenere i registri IVA distinti, dipende se si desidera gestire o meno la conservazione di tutte le proprie fatture, attive o passive, o se limitarla alle sole fatture elettroniche. Se si desidera conser-vare a norma tutte le fatture, sia attive che passive, allora sarà possibile formare un unico archivio misto, con XML e PDF. Se, al contrario, si volesse continuare ad archiviare le proprie fatture estere in modo allora bisognerà istituire un sezionale dedicato in modo da poter portare in conservazione le sole fatture elettro-niche (XML) soggette all’obbligo di conservazione a norma.

Assolutamente sì: sono oggetto della normativa non solo le società che risiedono sul territorio italiano ma anche le società rappresentate fiscalmente (con stabile organizzazione o rappresentante fiscale sul suolo italiano).

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche se-condo le regole stabilite per la FatturaB2B. Per le sole fatture emesse, la comunicazione può essere ese-guita trasmettendo al SdI l’intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito per la FatturaB2B e compi-lando solo il campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “XXXXXXX”.

Dipende da come il destinatario ha deciso di ricevere i file. Dipende dal canale che ha scelto. Se il destinata-rio ha richiesto un codice destinatario la fattura elettronica verrà trasmessa attraverso il canale che ha regi-strato presso il sistema di interscambio; altrimenti, se ha scelto di riceverle via PEC, la fattura elettronica, o il lotto di fatture, verranno inviati all’indirizzo PEC indicati.

Sì, per le autofatture valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione che valgono per le fatture elettroniche. L’autofattura è comunque una fattura, pertanto dovrà essere prodotta in formato XML e veicolata attraverso il Sistema di Interscambio.

L’art. 1 co. 3-bis della legge di bilancio 2018 indica l’obbligo di comunicazione delle operazioni transfronta-liere dal 1/01/2019 con esclusione dei dati delle bollette doganali ricevute. Quindi, gli scambi commerciali che prevedono la formazione di Bollette Doganali non dovranno essere veicolati attraverso il SdI né sotto forma di fattura né mediante il file dati fattura, questo perché i dati delle transazioni doganali verranno in-vitati direttamente dall’Agenzia delle Dogane all’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche, in quanto documenti nativamente digitali, vanno conservate a norma.

Devono essere conservate quelle veicolate attraverso il Sistema di Interscambio, quindi i file XML firmati digitalmente.
Per conservare a norma le fatture elettroniche bisogna versarle in un sistema di conservazione a norma, secondo quando previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 e al DMEF del 17 giugno 2014.

La data di emissione è la data riportata nella fattura nel modulo Dati Generali dell’XML, è la data del docu-mento, da cui è esigibile l’IVA.
La data di ricezione è la data in cui SDI consegna la fattura al destinatario; nei casi di mancata consegna coincide con la data di messa a disposizione del file nell’area riservata Fatture e Corrispettivi; nel caso in cui il cessionario committente sia un operatore IVA in regime di vantaggio, forfettario o agricolo minimo, il SDI non riuscendo a consegnarla la mette a disposizione nell’area riservata, in questo caso è la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente. E’ la data da cui si può detrarre l’IVA.

Sì. Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario e il ces-sionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comuni-cando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione attivato con l’Agenzia delle entrate.

L’art. 62 del D. L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012 n. 27 e successive modificazioni, prevede testualmente che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Con riguardo alla fattura elettronica XML veicolata tramite il SdI, questa si intende validamente emessa ai fini fiscali e quindi ricevuta dal destinatario, alla data di consegna contenuta nella Ricevuta di consegna (op-pure la notifica di mancata consegna in caso di impossibilità alla trasmissione). In sostanza quindi, i 60 giorni per eseguire il pagamento della fattura decorreranno dall’ultimo giorno del mese di ricezione della fattura, corrispondente a quando il SdI avrà comunicato la fattura al destinatario e avrà inoltrato al trasmittente la data di avvenuta consegna (oppure la notifica di mancata consegna in caso di impossibilità alla trasmissione).

In questo caso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: dal 90% al 100% dell’IVA, per ogni fattura

Gli appartenenti a questa categoria non sono obbligati all’emissione ma potranno dover ricevere fatture in formato elettronico. Dipenderà dalla natura dell’emittente

Tutte le fatture elettroniche, una volta generato il file XML, vengono firmate digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto che emette la fattura o dal suo intermediario, così da garantire origine e contenuto.
La firma digitale è necessaria in quanto garantisce non solo l’integrità delle informazioni contenute nella fattura, ma anche l’autenticità dell’emittente.

E’ possibile allegare all’xml dei documenti. All’interno del tracciato standard creato dall’AdE sono presenti i campi appositi:

2.5 <Allegati> Dati relativi ad eventuali allegati

2.5.1 <NomeAttachment> xs:norma-lizedString Nome dell’allegato 2.5.2 <AlgoritmoCompressione> xs:string Algoritmo usato per comprimere l’attachment (ad es.: ZIP, RAR, …)

2.5.3 <FormatoAttachment> xs:string Formato dell’attachment (ad es: TXT, XML, DOC, PDF …….)

2.5.4 <DescrizioneAttachment> xs:norma-lizedString Descrizione del documento

2.5.5 <Attachment> xs:base64Bi-nary Contiene il documento allegato alla fattura
Sono ammesse più occorrenze.

Consigli utili per la numerazione delle Fatture
Di seguito i criteri generali inerenti la numerazione delle Fatture:
La numerazione della fattura deve essere progressiva e senza interruzioni e deve permettere di identificarla in modo univoco;La fattura si considera emesso SOLO DOPO CHE SDI LA HA ACCETTATA, in caso di un qualsiasi errore reso da SdI il documento non è ufficialmente emesso;
Completato l’inoltro a SdI, ATTENDERE CHE SDI RESTITUISCA UNA ACCETTAZIONE O UNO SCARTO su quel documento;
In caso di scarto da parte di SdI, correggere la fattura verificando il codice di errore restituito ed INVIARE NUOVAMENTE A SDI, attendendo la risposta;
I documenti creati ed accettati da parte di SdI possono essere modificati solo a seguito di un rifiuto da parte della P.A.;
ATTENZIONE – Prima di creare nuove fatture si consiglia di verificare che quelli precedentemente inviate siano stati accettate da SdI, per EVITARE CHE SI GENERINO INTERRUZIONI SUL NUMERO PROGRESSIVO DEI DOCUMENTI.
Nel 2019 con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria tutte le fatture dovranno essere sottoposte a conservazione sostitutiva.

Le fatture elettroniche in formato XML trasmesse e ricevute tramite il SdI dovranno essere conservate in formato digitale secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

Premesso che solo la fattura elettronica XML veicolata tramite il SdI è quella rilevante ai fini delle disposi-zioni fiscali oltre che civili, è sempre possibile, anche se del tutto superfluo, continuare ad inoltrare al cliente anche la fattura PDF tramite email.

Per conservare digitalmente le fatture elettroniche non è sufficiente mantenere l’archivio PEC sui propri server ma è obbligatorio procedere al versamento dei file all’interno di un sistema di conservazione a norma secondo quanto previsto dal DPCM del 03.12.2013 e dal DMEF del 17.06.2014.