ESTEROMETRO 2022: ECCO COSA CAMBIA
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha stabilito che l’Esterometro sarà abolito e che i dati di tutte le operazioni transfrontaliere effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022 dovranno essere obbligatoriamente trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio, utilizzando lo stesso formato XML della Fatturazione Elettronica B2B.
Cosa cambia: Fattura elettronica anche per le operazioni con l’estero
Fatture attive
Per quanto riguarda le operazioni attive la procedura sarà molto simile a quanto già avviene per le fatture attive nazionali: la fattura estera sarà prodotta in formato elettronico con tipo TD01, ma il codice destinatario, che sarà estero, sarà indicato imputando 7 volte X) e successivamente, l’azienda emittente dovrà inviare tale fattura a SDI.
La finalità dell’invio a SdI è solo di natura contabile, infatti non è prevista la consegna effettiva delle fatture al destinatario. Tale attività rimarrà a carico dell’aziende emittenti.
Fatture passive
Le fatture passive estere continueranno a essere ricevute in modalità analogica e il soggetto che le riceverà (in modalità cartacea, PDF, EDI o PEPPOL) dovrà farsi carico di generare un documento elettronico in formato XML da trasmettere tramite SDI, che dovrà essere di una delle seguenti tipologie:
- TD17, di integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
- TD18, di integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, di integrazione/autofattura per acquisto di beni e servizi da non residenti (ex articolo 17, comma 2 del DPR 633/72).
I TD svolgono una duplice funzione: da un lato permettono di gestire gli obblighi di dichiarazione iva congiuntamente alla registrazione contabile della fattura fornitore estera ricevuta sui documenti di acquisto dall’estero e, dall’altro, assolvono il soggetto passivo all’obbligo dell’Esterometro.
Trasmissione dei dati
Le scadenze 2022 per la trasmissione telematica dei dati trimestrali seguiranno le seguenti regole (vedi comma 1103 paragrafi a) e b) in calce:
- Operazioni effettuate: entro i termini di emissione delle fatture, ossia 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, oppure entro il 15 del mese successivo per la fatturazione differita.
- Operazioni ricevute: entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione oppure della sua effettuazione.
Articolo 1 della Legge di Bilancio 2021
- All’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».
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