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28 Febbraio 2023

LA REGOLARIZZAZIONE DI EVENTUALI OMISSIONI SULLE AUTOFATTURE

Tramite la “circolare 14/e del 17 giugno 2019“, l’Agenzia Delle Entrate ha ufficializzato l’obbligo di emettere le autofatture in modalità elettronica, tramite il canale di trasmissione SdI, con decorrenza 1 gennaio 2019.

 L’autofattura è quel documento contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:

  1. l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (ed è dunque obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;
  2. cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito (cfr. l’articolo 2, comma 2, del decreto IVA).

Rientrano nell’ipotesi sub a), ad esempio:

  • per quanto riguarda le operazioni effettuate da soggetti stabiliti o residenti in Italia, gli acquisti da produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, del decreto IVA, i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30 luglio 2009) e la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (c.d. “autofattura denuncia” di cui all’articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997);
  • in riferimento alle operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti, gli acquisti da soggetti extra UE (cfr. l’articolo 17, comma 2, del decreto IVA).

Sono invece riconducibili all’ipotesi sub b), ad esempio:

  • il c.d. “autoconsumo”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
  • le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto IVA.
La mancata o non tempestiva trasmissione di tali documenti elettronici comporta l’applicazione delle relative sanzioni tributarie. 

Faber System, tra i propri servizi, offre la possibilità di regolarizzare e correggere eventuali omissioni in tal senso, invitandovi preliminarmente a mettervi in contatto, per un confronto, con il vostro Fiscalista di riferimento.

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