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23 Marzo 2023

AGGIORNAMENTO: SANATORIA PROROGATA | MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE DI ERRORI E/O RITARDI NELLA TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Al fine di agevolare i Contribuenti riguardo problematiche derivanti dalla trasmissione delle fatture elettroniche, siamo ad informarla che l’Amministrazione Finanziaria ha fornito due diversi strumenti per la regolarizzazione di eventuali errori e la mitigazione delle relative sanzioni:

  1. Pace fiscale introdotta dalla legge di Bilancio 2023 – iniziativa “una tantum” con scadenza al 31 ottobre 2023.
  2. Invito alla compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate – su segnalazione periodica da parte dell’Agenzia.

  1. Pace fiscale introdotta dalla legge di Bilancio 2023, legge 29/12/2022, n. 197

Nel caso di irregolarità e/o ritardi nella trasmissione delle fatture elettroniche è possibile ricorrere ad un particolare istituto previsto dalla pace fiscale, introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Più precisamente, qualora l’irregolarità commessa sia qualificabile come meramente formale (ovvero nel caso in cui la fattura tardiva sia stata emessa entro i termini previsti per la liquidazione IVA e l’imposta correttamente liquidata) è possibile fare ricorso alla previsione di cui all’art. 1, commi da 166 a 173, della legge 197/2022, versando entro il 31 ottobre 2023 (come previsto da recente proroga) una sanzione in misura fissa, pari a 200 euro, per ogni anno nel quale si sono verificate le irregolarità. Il versamento deve avvenire con modello F24, sezione erario, codice tributo TF44.

Medesime considerazioni valgono per i corrispettivi: la violazione è formale se i corrispettivi sono stati comunque tempestivamente contabilizzati e l’imposta correttamente assolta.

Va tenuto presente che la sanatoria copre le violazioni compiute fino al 31 ottobre 2022.

Se, invece, la violazione compiuta ha inciso sulla dichiarazione IVA annuale, è possibile fare ricorso all’istituto del ravvedimento speciale, con riduzioni delle sanzioni ad un diciottesimo.


  1. Invito alla compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate

La comunicazione, trasmessa via PEC al Contribuente da parte dell’AdE, è un avviso relativo alla problematica, che rimanda, per quanto riguarda il dettaglio delle irregolarità rilevate, ad un separato allegato, che viene messo a disposizione del Contribuente (o dell’intermediario provvisto di delega) sia nel Cassetto Fiscale – area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate – che nell’area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi:

Nel caso in cui le irregolarità rilevate si rivelassero corrette (e non già sanate in precedenza), è bene ricorrere al ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Nel caso in cui il ritardo sia già stato ravveduto e l’irregolarità sanata in precedenza, dal momento che il modello F24 con il quale sono state versate le sanzioni non riporta alcun riferimento specifico, tale ravvedimento potrebbe non essere stato abbinato alla violazione compiuta. In questi casi è indispensabile, al fine di evitare che l’Agenzia prosegua nell’azione formalizzando le sanzioni dovute in misura piena, evidenziare l’accaduto e far rimuovere la presunta irregolarità, già sanata in precedenza.

La invitiamo a prendere contatto con il Suo Fiscalista di fiducia, al fine di valutare l’eventuale adesione ad una o ad entrambe le iniziative sopra richiamate.

Il team di Faber System

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